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Lunedì 19/05/2025
a cura di AteneoWeb S.r.l.

Plusvalenze da cripto-attività: trattamento fiscale per 'wallet' e regime amministrato



Con Risposta n. 135 del 14 maggio l'Agenzia delle Entrate affronta quesiti in merito al trattamento fiscale della plusvalenza da cripto-attività, presentati da una PMI innovativa iscritta nel Registro Operatori Valute Virtuali, istituito presso l'Organismo Agenti e Mediatori (OAM), che, attraverso la propria piattaforma di scambio, rende disponibile alla propria clientela una serie di prodotti e servizi inerenti alle cripto­-attività, tra cui servizi di exchange, staking e custodial wallet.

La Società, in particolare, chiede come effettuare il calcolo della plusvalenza nell'ipotesi in cui:

  • il cliente trasferisca le proprie cripto­valute verso un self custodial wallet di sua proprietà; ­
  • il cliente trasferisca le proprie cripto­valute verso un wallet di sua proprietà detenuto presso un altro exchange; ­
  • il cliente revochi l'opzione per il regime del risparmio amministrato; ­
  • la Società riceva depositi in cripto­valute provenienti da altri wallet (self custodial o presso altri exchange) intestati ai clienti stessi o a soggetti terzi. 


Infine, la Società chiede chiarimenti in merito alla corretta determinazione del costo di acquisto delle cripto­valute.

Relativamente ai primi due quesiti le Entrate chiariscono che la Società è esonerata dalla determinazione della plusvalenza all'atto del trasferimento solo nel caso in cui il contribuente sia in grado di dimostrare attraverso apposita documentazione che il trasferimento delle criptovalute avvenga verso un self custodial wallet di sua proprietà o verso un wallet di sua proprietà detenuto presso un altro exchange, non essendo sufficiente, a tal fine, la sola dichiarazione resa del contribuente.

In caso, invece, di revoca dell'opzione del regime amministrato da parte del cliente con passaggio al regime dichiarativo, la Società dovrà adempiere agli obblighi di sostituto d'imposta fino al 31 dicembre dell'anno della revoca, comunicando al cliente i valori di carico delle cripto­attività detenute nel wallet e, in caso di minusvalenze residue da compensare, il periodo d'imposta in cui le stesse si sono realizzate. 
Tali minusvalenze, precisano ancora le Entrate, potranno essere portate in diminuzione di redditi diversi realizzati in relazione a cripto­attività detenute in altri rapporti per i quali è stata esercitata l'opzione per l'amministrato, o che il contribuente indica nella propria dichiarazione dei redditi. Eventuali minusvalenze possono essere compensate con successive plusvalenze realizzate nel medesimo periodo d'imposta o in quelli successivi, ma non oltre il quarto.

Clicca qui per leggere il testo integrale della risposta.
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

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